28 Marzo 2023

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 71 del 24 marzo 2023 il decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 30, che attua il Regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding.

Tra i principali provvedimenti si evidenziano i seguenti:

  • la possibilità, in deroga a quanto previsto dall’art. 2468 c.c., di offrire al pubblico, attraverso piattaforme di crowdfunding, le quote di partecipazione nelle società a responsabilità limitata nei limiti previsti dal regolamento (UE) 2020/1503;
  • la definizione delle autorità nazionali competenti;
  • la disciplina dell’attività dei fornitori di servizi di crowdfunding;
  • la definizione delle sanzioni per la non corretta applicazione delle regole del crowdfunding.

Con riferimento alla possibilità di offrire al pubblico, mediante piattaforme di crowdfunding, le quote di partecipazione nelle società a responsabilità limitata è previsto che, in alternativa a quanto stabilito  dall’articolo  2470, secondo comma, del codice civile e dall’articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la  sottoscrizione  e  per  la successiva alienazione di quote rappresentative del capitale di società a responsabilità limitata, la sottoscrizione può essere effettuata per il tramite di intermediari abilitati che effettuano la sottoscrizione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito all'offerta  di crowdfunding.

Avuto riguardo alle attività competenti, il decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 30 individua nella Consob e nella Banca d’Italia le autorità nazionali competenti; in particolare la Consob, sentita la Banca d’Italia, autorizza i fornitori di servizi di crowdfunding ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2020/1503 e revoca, sentita la Banca d’Italia,  l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/1503 mentre la Banca d’Italia, sentita la Consob, autorizza come fornitori di servizi di crowdfunding  le  banche,  gli istituti di pagamento, gli  istituti  di  moneta  elettronica e gli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e revoca,  sentita la Consob, l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/1503. In particolare la Consob è l’autorità competente ad  assicurare l’osservanza  degli  obblighi  imposti  dal regolamento (UE) 2020/1503 in materia di trasparenza e di correttezza mentre la Banca  d’Italia è l’autorità competente  ad  assicurare l’osservanza degli  obblighi imposti dal regolamento (UE) 2020/1503 in materia di adeguatezza patrimoniale,  contenimento  del  rischio  e  di partecipazioni detenibili, informativa da rendere al  pubblico  sulle stesse materie, governo societario e requisiti generali di organizzazione, organizzazione amministrativa e contabile, controlli interni, sistemi di  remunerazione e incentivazione, compresa l'istituzione della funzione di controllo della conformità alle norme, la  gestione  dei  rischi, l’audit interno e l’esternalizzazione di funzioni operative. E’ richiesto alla Banca d’Italia e alla Consob, per l’esercizio delle loro competenze, di operare in modo coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui fornitori di servizi di crowdfunding.

Quanto alla disciplina dell’attività dei fornitori di servizi di crowdfunding, il decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 30 precisa che i soggetti che prestano servizi di crowdfunding diversi da quelli disciplinati dal regolamento  (UE)  2020/1503  devono pubblicare sul proprio sito web e includere nelle informazioni rese alla clientela relative al servizio  prestato l’avvertenza secondo la quale quel servizio di crowdfunding non è soggetto ad autorizzazione o vigilanza da parte della Banca d’Italia o della  Consob. A questa tipologia di servizio non si applicano le regole e le tutele previste dal regolamento europeo sui  fornitori di servizi di crowdfunding n. 1503/2020. La medesima avvertenza deve essere attivata anche all’accesso al sito web del soggetto che presta il servizio e deve restare visibile per l’intera durata della navigazione.

Da ultimo il decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 30 contiene un articolato sistema di sanzioni per la non corretta applicazione delle regole del crowdfunding.

Malfatti Luca