25 Maggio 2023

L’equity crowdfunding  è una forma di finanziamento partecipativo operata attraverso piattaforme online in cui, a fronte di un investimento anche di modesta entità, l’azienda oggetto della campagna di raccolta di capitali riconosce all’investitore un titolo di partecipazione della società stessa normalmente rappresentata da una quota di capitale sociale.

L’equity crowdfunding, rientra nell’ambito della così detta “finanza alternativa” e rappresenta un’opportunità per  ottenere finanziamenti direttamente da individui privati interessati al progetto senza dovere rivolgersi direttamente alle banche.

Ciò non significa che se un’azienda non è meritevole di credito bancario lo può essere per un credito di finanza alternativa; la verifica dei requisiti di merito creditizio viene comunque fatta dalle piattaforme deputate a proporre la sottoscrizione e l’acquisto dei titoli sul mercato, ma l’iter di accreditamento può essere più snello e, trattandosi di un investimento in “Equity” non vi è la  segnalazione in Centrale dei rischi.

Le leggi italiane relative all’equity crowdfunding sono nate con l’obiettivo di facilitare l’accesso al capitale da parte di startup e PMI, promuovendo in questo modo la crescita economica del Paese.

È infatti noto come il tessuto produttivo italiano sia fondato sulle piccole imprese tra cui è diffusa la problematica della ricerca delle risorse finanziarie ed in particolare la difficoltà che incontrano queste imprese, soprattutto dopo la crisi del 2008, a ottenere finanziamenti dalle banche. Difficoltà ancora maggiori riscontrano le imprese neo costituite, meglio conosciute come startup.

Dal punto di vista dell’investitore, l’equity crowdfunding rappresenta invece un modo per sostenere progetti innovativi, investire tramite capitale di rischio in startup e PMI, e acquisire una quota partecipativa in  realtà che potrebbero essere protagoniste di un’enorme crescita negli anni successivi con la possibilità di interessanti guadagni, sia grazie ad eventuali dividendi distribuiti, che dalla realizzazione delle quote sul mercato.

Inoltre l’investimento in start-up e Pmi innovative dà la possibilità all’investitore di ottenere una detrazione d’imposta pari al 30-50% sull’importo versato a titolo di capitale sociale o di sovrapprezzo quote.

Tuttavia non è mai facile sapere in anticipo quali startup avranno successo o meno e l’investitore potrebbe trovarsi nelle condizioni di avere un notevole guadagno ma anche di perdere la totalità del suo investimento, visto che il capitale fornito all’azienda viene considerato “di rischio” e non c’è alcuna garanzia che questo  venga restituito.

Pertanto i consigli che si possono dare a chi  vuole  limitare i rischi di investire in equity crowdfunding ed in particolare in startup sono i seguenti:

• scegliere piattaforme di equity crowdfunding affidabili con esperienza pluriennale  che offrono un’ampia scelta di progetti su cui investire;

• informarsi bene sul progetto e sull’azienda  in cui si vuole investire: valutare con attenzione  il loro business plan, il team che lo gestisce, l’esperienza che hanno, i mezzi di cui dispongono ed il settore in cui operano;

• diversificare l’investimento su più progetti;

• investire in equity crowdfunding solo una parte del proprio capitale e solamente se si ha un’adeguata propensione al rischio.

La Normativa in Italia 

L’Italia è stato il primo Paese in Europa ad essersi dotato di una normativa specifica e organica relativa all’equity crowdfunding.

Inizialmente il decreto legge n. 179/2012 (noto anche come “Decreto crescita bis”) ha introdotto la possibilità da parte delle sole startup innovative di ricevere finanziamenti tramite crowdfunding, per mezzo di apposite piattaforme online. Il compito di disciplinare gli aspetti specifici dell’equity crowdfunding è stato affidato dal legislatore italiano alla Consob.

Poi, con successive leggi, la possibilità di usufruire dell’equity crowdfunding è stata estesa a tutte le piccole e medie imprese innovative, e in fine alla totalità delle PMI nel 2017. Ad oggi quindi tutte le piccole e medie imprese italiane possono accedere alla raccolta di capitali tramite portali online.

I punti fissi della normativa italiana in vigore fino ad oggi ed in corso di integrazione a seguito del recepimento del nuovo regolamento europeo ECSP ( di cui si dirà più avanti) sono i seguenti:

1. la raccolta deve essere effettuata attraverso portali Internet gestiti da imprese di investimento e banche autorizzate ai relativi servizi di investimento che hanno comunicato alla CONSOB, prima dell’avvio dell’operatività, lo svolgimento dell’attività di gestione di un portale (sezione ‘speciale’ del registro) nonché da soggetti autorizzati in base a determinati requisiti e iscritti in un apposito elenco tenuto dalla CONSOB (sezione ‘ordinaria’ del registro), a condizione che questi ultimi trasmettano gli ordini riguardanti la sottoscrizione e la compravendita di strumenti finanziari rappresentativi di capitale esclusivamente a banche e imprese di investimento;

2. le campagne devono essere proposte da imprese che si qualificano come PMI;

3. l’ammontare dell’offerta non deve superare € 8 milioni.

Il Regolamento operativo CONSOB ha poi definito alcuni principi rilevanti relativi ai requisiti dei gestori dei portali, al processo autorizzativo, alle regole di condotta e all’informativa minima da fornire agli investitori potenziali, soprattutto sui possibili rischi.

Inoltre il Regolamento stabiliva che una quota almeno pari al 5% degli strumenti finanziari offerti fosse sottoscritta da investitori ‘professionali’ ovvero da fondazioni bancarie, società finanziarie per l’innovazione e lo sviluppo, incubatori di startup innovative, con l’obiettivo di fornire ai piccoli investitori un minimo segnale sulla qualità dell’emittente successivamente fra gli investitori ‘eleggibili’ sono stati considerati anche quelli classificati ‘su richiesta’ ai sensi della disciplina MiFID dall’intermediario di cui sono clienti, nonché gli investitori ‘seriali’ nel crowdfunding (quali ad esempio i business angel) o persone fisiche con esperienza di amministratori in startup o PMI innovative; inoltre è stato definito che la soglia del 5% può scendere al 3% per le offerte effettuate da piccole e medie imprese in possesso della certificazione del bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato, relativi agli ultimi due esercizi precedenti l’offerta.

Le piattaforme invece hanno dovuto attivare delle garanzie assicurative per la responsabilità professionale o alternativamente un sistema di indennizzo a tutela degli investitori.

Da pochi giorni è stata data attuazione in Italia al Regolamento (UE) 2020/1503 relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese, con il  decreto legislativo n. 30 del 10 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24 marzo 2023, ed in vigore dall’8 aprile 2023.

Il Regolamento introduce un framework comune valido sia per l’equity crowdfunding sia per il social lending (in questo caso però solo rispetto ai prestiti verso imprese e in generale soggetti che raccolgono denaro in relazione a iniziative imprenditoriali) e prevede diverse novità:

- il registro dei gestori dei portali sarà centralizzato presso l’ESMA (European Securities andMarkets Authority);

- anche le imprese diverse dalle PMI potranno raccogliere capitale di rischio;

- non sarà più possibile per le piattaforme collocare quote di OICR (fondi);

- le campagne che riguardano investimenti indiretti effettuati tramite società veicolo saranno possibili ma solo in determinati casi;

- sarà necessario fornire all’investitore un documento informativo standardizzato (Key Investment Information Sheet, KIIS) di massimo 6 pagine;

- la raccolta massima per ogni impresa sarà limitata a € 5 milioni nell’arco di un anno, mentre oggi il limite è € 8 milioni;

- l’introduzione sia per l’equity che per il lending crowdfunding di una valutazione di ‘appropriatezza rafforzata’ per i cosiddetti investitori ‘non sofisticati,’ più approfondita rispetto a quanto accade oggi, con un limite massimo di investimento;

- l’introduzione di regole più stringenti in materia di conflitto di interessi e incentivi per le piattaforme, che includono ad esempio il divieto per i gestori di aderire alle offerte pubblicate sulla propria piattaforma; inoltre sono previsti requisiti prudenziali in termini di capitale minimo ebusiness continuity.

Per le piattaforme autorizzate prima del 10 novembre 2021 era inizialmente previsto un anno di tempo per adeguarsi al nuovo framework. La scadenza è stata poi prorogata all’11 novembre 2023. A partire da quel momento potranno quindi operare in Italia esclusivamente le piattaforme che avranno ottenuto l’autorizzazione ai sensi del Regolamento ECSP.

Equity crowdfunding: i numeri in Italia (*)

Alla data del 30 giugno 2022 l’Osservatorio Crowdinvesting del Politecnico di Milano aveva censito 1.055 campagne di equity crowdfunding sui portali autorizzati, di cui ben 99 avviate nei primi 6 mesi del 2022.

In totale il capitale effettivamente raccolto in Italia. fino al 30/6/2022 attraverso l’equity crowdfunding dalle 799 campagne chiuse con successo ammonta a € 429,04 milioni (con un flusso negli ultimi 12 mesi pari a € 141,09 milioni, di cui la maggior parte nel secondo semestre del 2021 con € 82,91 milioni e la parte rimanente nel primo semestre del 2022 con € 58,99 milioni).Di concerto alla continua crescita del mercato va rilevato soprattutto l’incremento del tasso di successo; nel 2021 sono state 215 le campagne chiuse con esito positivo, mentre nel primo semestre del 2022 si contano 88 offerte chiuse positivamente, più altre 47 ancora aperte al 1 luglio. Il success rate si è ormai attestato intorno al 90%. In totale nel corso degli anni abbiamo registrato799 campagne chiuse con successo e 209 senza il raggiungimento dell’obiettivo minimo; il tasso di successo per tutto il campione è quindi il 79,3%.

Alla data del 20 novembre 2022 i portali di equity crowdfunding autorizzati dalla Consob risultano essere 49. La maggior parte dei portali sono generalisti mentre altri sono focalizzati su talune aree di business (in particolare il comparto immobiliare, dove troviamo ben 12 piattaforme autorizzate ad oggi, poi life sciences, energia e ambiente, impact finance e altre specializzazioni).

La grande maggioranza delle piattaforme è aperta a qualsiasi investitore, mentre alcune (come Clubdealonline, Doorway e Pariter Equity) limitano l’accesso a investitori ‘accreditati’ proponendo soglie minime di investimento più significative.

Il mercato però rimane decisamente concentrato, nonostante l’incremento continuo delle piattaforme autorizzate: il 73% delle nuove offerte da luglio 2021 sono state originate da solo 5 piattaforme (Mamamcrowd, Walliance ,CrowdFundMe, Concrete Investing, Backtowork24).


(*) dati rilevati sul 7° report italiano sul Crowdinvesting del Politecnico di Milano

 

 

A cura di Maurizio Orco

Dottori Commercialisti iscritti ODCEC Torino Gruppo Crowdfunding