1) D: vorrei sapere se il team presentato in una campagna crowdfunding deve essere costituito da personale assunto o se ci si può avvalere di collaboratori esterni.
R: Le informazioni sul team, nell’ambito di una campagna di crowdfunding riguardano quanto necessario per comprendere che tutte le aree strategiche sono state prese in considerazione e che le competenze di chi le presidia sono garanzia del buon esito dell’iniziativa. Non ci sono specifiche prescrizioni riguardo la composizione del team.
2) D: Ho già una partita Iva a regime agevolato aperta come grafica. Posso avviare la mia campagna di crowdfunding come persona fisica in modo da continuare il percorso di creazione d’impresa dopo aver avuto modo di testare l’interesse verso il prodotto e dopo il reperimento dei primi fondi? Dal punto di vista fiscale come posso gestire gli eventuali fondi raccolti con il crowdfunding? Se inizio come soggetto privato la prima campagna posso continuare nello stesso modo anche se avrò aperto la mia impresa? Se accedo al secondo crowdfunding come impresa come posso giustificare fiscalmente la campagna? Ho scelto come tipologia di crowdfunding il “Reward” dando come premio principale il gioco relativo alla campagna. Come posso contabilizzarli nel business plan e, in seguito, come possono essere contabilizzati questo tipo di ricavi?
R: Premesso che le somme incassate, da quanto emerge, sono collegate ad un’iniziativa di lavoro autonomo, ovvero di impresa in quanto la finalità è di carattere commerciale le somme percepite saranno attratte rispettivamente nel regime di tassazione di cui all’art. 53 TUIR quali rediti di lavoro autonomo, ovvero all’art. 55 TUIR quali redditi di impresa e la campagna dovrà essere gestita non come privato ma come "soggetto commerciale".
Nell’eventualità in cui le attività predette vengano esercitate tramite ditta individuale o forma societaria di persone saranno assoggettati a tassazione IRPEF quale reddito di impresa stante il principio di attrazione di cui all’art. 6, comma 3 TUIR, nei casi previsti dall’art. 5, comma 2 TUIR (società di persone), ovvero IRES nei casi di società di cui all’art. 73 TUIR, (società di capitali in genere). I contributi ricevuti saranno classificabili quali sopravvenienze attive ex art. 88 TUIR, il quale, al comma 2 lettera b, annovera espressamente quali sopravvenienze i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o liberalità. Un caso leggermente diverso è l’ipotesi in cui si abbia un Crowdfunding con un modello Pre-Purchase ( che mi sembra quello prospettato). Nella fattispecie, si configurerebbe una sorta di vendita di cosa futura, di conseguenza, ai fini reddituali l'importo incassato sarà contabilizzato come anticipo da clienti e solo alla consegna del bene o servizio Verrà rilevato il ricavo. Si dovrà anche tener conto anche dell’incidenza dell’Iva verificandosi un presupposto impositivo secondo il DPR n. 633/72 in quanto verificandosi un incasso anticipato rispetto alla materiale consegna del prototipo, e/o servizio, si ritiene sia applicabile l’art. 6, comma 4 del D.P.R. 633/72 il quale dispone che “Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata , limitatamente all’importo fatturato o pagato alla data della fattura o a quella del pagamento “. Pertanto, sarà necessario emettere subito la fattura nei confronti dei finanziatori/sottoscrittori e versare l’iva a debito secondo le ordinarie scadenze trimestrali o mensili.
3) D:Come gestire da un punto di vista contabile, in un’operazione di reward crowdfunding, quella che dovrebbe configurarsi come una vera e propria prevendita? In un’operazione di reward crowdfunding è richiesta una forma societaria specifica?
R: in merito al trattamento contabile si rimanda alla domanda #2; in merito alla forma societaria si precisa che la scelta del "veicolo" societario (come pure la sua esclusione a favore di una forma individuale) è legata a fattori quali la numerosità di soggetti coinvolti, alla propensione al rischio (responsabilità limitata o illimitata rispetto all'iniziativa), alla modalità di partecipazione ai risultati reddituali ed anche alle forme di finanziamento cui si intende accedere con la precisazione che, per quanto riguarda il crowdfunding, non vi sono specifiche preclusioni (salvo il fatto che la tipologia equity si rivolge ad una forma societaria). In ogni caso la condizione essenziale prima di approcciare al crowdfunding, ma non solo, è quella di aver stilato un piano dell’iniziativa (business plan).
4) D: Come e dove posso trovare un socio finanziatore per il mio progetto?
R: Vi sono molti metodi per finanziare un’iniziativa imprenditoriale nuova e spesso innovativa. Prima di indicarli in estrema sintesi, occorre premettere che qualunque finanziatore basa il suo giudizio sulla fiducia in un possibile ritorno e il giudizio cambia in relazione al grado di maturità dell’investimento. Ecco, quindi, che alcuni dei possibili investitori/fonti di finanziamento possono essere:
- Le 3F: family, friends and fools;
- Bootstrapping, ovvero l'autofinanziamento;
- Crowdfunding; https://www.consob.it/web/area-pubblica/registro-crowdfunding-sezione-ordinaria
- Incubatori o acceleratori; https://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/competitivita-e-nuove-imprese/start-up-innovative/incubatori-certificati
- Business Angel; https://www.iban.it/
- Finanziamenti bancari;
- Bandi, premi e competizioni;
- Fondi di Venture Capital. https://www.aifi.it/IT/Home https://www.economyup.it/innovazione/chi-investe-sulle-startup-tutti-i-fondi-di-venture-capital-in-italia-da-conoscere/
Per contattarli occorre partecipare a presentazioni o prendere appuntamenti in cui presentare il progetto. A parte le prime due categorie, tutti gli altri saranno più propensi ad investire in progetti che dimostrano di saper mantenere le promesse. Nel corso degli approfondimenti in tema di crowdfunding sarà possibile entrare in contatto con alcune piattaforme di Crowdfunding.