In data 22 gennaio 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento Delegato (UE) 2024/358 (il “Regolamento Delegato”) della Commissione del 29 settembre 2023 che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i requisiti in materia di punteggio di affidabilità creditizia dei progetti di crowdfunding, determinazione del prezzo delle offerte di crowdfunding e politiche e procedure di gestione dei rischi.
Il Regolamento Delegato si compone di 22 articoli e dei seguenti capi: i) Capo I Descrizione del metodo utilizzato per calcolare i punteggi di affidabilità creditizia per i progetti di crowdfunding e i prezzi delle offerte di crowdfunding, ii) Capo II Valutazione del rischio di credito e valutazione dei prestiti, iii) Capo III determinazione dei prezzi equi e adeguati dei prestiti, iv) Capo iv Politiche e procedure atte a garantire informazioni sufficienti ai clienti e consentire la valutazione del rischio di credito, la valutazione dei prestiti e la determinazione dei prezzi.
Il capo I all’articolo 1 precisa che i fornitori di servizi di crowdfunding che applicano punteggi di affidabilità creditizia ai progetti di crowdfunding o suggeriscono la determinazione del prezzo delle offerte di crowdfunding devono garantire che la descrizione dei metodi utilizzati per calcolare tali punteggi o tali prezzi sia accurata, affidabile, regolarmente aggiornata e che essa sia chiaramente distinguibile dalle comunicazioni di marketing e di facile lettura. Gli articoli 2 e 3 del capo I indicano, invece, gli elementi da includere nella descrizione del metodo utilizzato per calcolare i punteggi di affidabilità creditizia per i progetti di crowdfunding e nella descrizione del metodo utilizzato per calcolare i prezzi delle offerte di crowdfunding.
L’articolo 4 del capo II richiede espressamente che i fornitori di servizi di crowdfunding adottino, per la valutazione del rischio di credito e la valutazione dei prestiti, metodi proporzionati all’entità, al tipo e alla scadenza del prestito e alle caratteristiche del titolare di progetto e del progetto di crowdfunding e utilizzino informazioni e dati accurati, affidabili e aggiornati. L’articolo 5 del capo II definisce i requisiti generali per le valutazioni del rischio di credito dei progetti di crowdfunding o dei titolari di progetti e precisa che, nel valutare il rischio di credito dei progetti di crowdfunding, i fornitori di servizi di crowdfunding debbano valutare la capacità non solo attuale ma anche prospettica del titolare di progetto di adempiere agli obblighi finanziari stabiliti nell’accordo di prestito. I successivi articoli 6, 7 e 8 indicano le informazioni di cui tenere conto nelle valutazioni del rischio di credito dei progetti di crowdfunding o dei titolari di progetti, i fattori di cui tenere conto nella valutazione della situazione finanziaria del titolare di progetto o del progetto di crowdfunding e le informazioni necessarie per la valutazione del modello di business e della strategia commerciale dei progetti di crowdfunding o dei titolari di progetti. In particolare, è richiesto di tenere conto dei proventi e dei flussi di cassa attesi del progetto di crowdfunding in scenari diversi e alternativi. Sono, altresì, richieste nei successivi articoli 9, 10 e 11 le informazioni sui meccanismi di protezione del credito di tipo reale e personale. L’articolo 12 precisa che, in assenza dei bilanci sottoposti a revisione concernenti gli ultimi due esercizi, i fornitori di servizi di crowdfunding devono basare la valutazione della situazione finanziaria del titolare di progetto su documenti preparati da un consulente fiscale, un revisore di conti giurato o un’altra persona certificata soggetta a un sistema di garanzia della qualità professionale. Il capo II all’articolo 13 indica le informazioni di cui tenere conto nella valutazione dei prestiti concessi ai titolari dei progetti, tra le quali è inclusa la probabilità di default da parte del medesimo titolare di progetto.
L’articolo 13 del capo III precisa i fattori di cui devono tenere conto i fornitori di servizi di crowdfunding nel determinare il prezzo di un prestito da essi intermediato, includendo quelli inerenti il profilo di rischio del titolare di progetto o del progetto di crowdfunding, secondo un approccio risk based.
Il capo IV indica agli articoli 15 e 16 i dispositivi di governance e le politiche per le informazioni ai clienti mentre l’articolo 17 richiede l’istituzione di un sistema di gestione dei rischi integrato nella struttura organizzativa e decisionale globale del fornitore di servizi di crowdfunding e proporzionato alla complessità del suo modello operativo di business, mentre l’articolo 18 definisce i ruoli e le funzioni nell’ambito del sistema di gestione dei rischi; in particolare al sistema di gestione dei rischi è richiesto di: i) valutare il rischio di credito dei progetti di crowdfunding e dei titolari di progetti, ii) assegnare prestiti a categorie di rischio adeguate, iii) definire processi adeguati di monitoraggio del rischio di credito e di comunicazione di informazioni al riguardo, e iv) stabilire processi adeguati per far fronte alle situazioni in cui il titolare di progetto non è in grado di adempiere alle sue obbligazioni o è in stato di default. È altresì richiesto che, nell’ambito del sistema di gestione dei rischi, i fornitori di servizi di crowdfunding stabiliscano processi chiari e documentati per l’approvazione dei progetti di crowdfunding da proporre agli investitori, oltre a politiche e procedure adeguate in materia di rischio di credito per determinare i criteri di valutazione e monitoraggio di tale rischio. L’articolo 21 disciplina l’utilizzo di modelli automatizzati per valutare il rischio di credito dei progetti di crowdfunding o dei titolari di progetti e per approvare i progetti di crowdfunding da proporre agli investitori, richiedendo ai fornitori di servizi di crowdfunding di garantire che: i) la funzione di risk management abbia una buona comprensione della metodologia di tali modelli, dei loro dati di base e delle loro ipotesi e limitazioni, ii) l’organo di gestione abbia una comprensione sufficiente dell’uso dell’innovazione agevolata dalla tecnologia applicata ai prodotti finanziari e che iii) i modelli automatizzati siano adatti allo scopo e il loro utilizzo sia proporzionato all’entità e alla complessità dell’attività del titolare di progetto, del progetto di crowdfunding e dell’importo del prestito.
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.