12 Giugno 2023

Nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 2023 è stata pubblicata la Delibera Consob n. 22720 del 1° giugno 2023 riguardante l’adozione del nuovo Regolamento Consob in materia di servizi di crowdfunding in attuazione del Regolamento (UE) 2020/1503 del 7 ottobre 2020 relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese e degli articoli 4-sexies.1 e 100-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF).

Sono oggetto di nuova disciplina:

  • il procedimento di autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding e di revoca dell’autorizzazione;
  • gli obblighi informativi dei fornitori di servizi di crowdfunding nei confronti della Consob e delle autorità di vigilanza; 
  • le comunicazioni di marketing;
  • gli obblighi dei fornitori di servizi di crowdfunding.

Il nuovo Regolamento abroga il precedente Regolamento Consob sulla raccolta di capitali tramite portali on-line, adottato con delibera Consob 26 giugno 2013 n. 18592.

E’ previsto che i procedimenti di autorizzazione allo svolgimento dei servizi di crowdfunding e di relativa estensione sono regolati, rispettivamente, dagli articoli 12 e 13 del regolamento (UE) 2020/1503, nonché dal regolamento delegato (UE) 2022/2112 e che la Consob, per i procedimenti per cui è competente ai sensi dell’art. 4-sexies.1 TUF, entro venticinque giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di autorizzazione ovvero di relativa estensione, verifica la completezza della stessa e comunica alla società la documentazione e le informazioni eventualmente mancanti; qualora l’istante non provveda nei termini assegnati, la Consob comunica l’improcedibilità della domanda. L’articolo 48 dello stesso Regolamento (UE) 2020/1503 prevede comunque che, fino al 10 novembre 2023, i fornitori di servizi di crowdfunding potranno continuare ad esercitare la loro attività conformemente al diritto nazionale applicabile; nel caso italiano, quindi, fino al termine del 10 novembre, ai soggetti iscritti nel registro di cui all’art. 50-quinquies, comma 2 del TUF continueranno ad applicarsi le disposizioni del Regolamento Consob raccolta di capitali tramite portali on-line.

Sono altresì previsti precisi obblighi informativi da parte dei fornitori di servizi di crowdfunding sia verso i potenziali investitori che verso le autorità competenti; in particolare i fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati ai sensi dell’articolo 4-sexies.1 del TUF devono fornire ai potenziali investitori la scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento di cui agli articoli 23 e 24 del regolamento (UE) 2020/1503 rendendola contestualmente disponibile alla Consob, secondo le modalità che sono specificate con apposite istruzioni operative. Devono, invece, essere comunicate alla Consob e alla Banca d’Italia:

  • le date di avvio di utilizzo dell’autorizzazione, di interruzione e di riavvio della fornitura di servizi di crowdfunding;
  • ogni modifica sostanziale delle condizioni di autorizzazione ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2020/1503;
  • le informazioni di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503.

È richiesto, inoltre, che le comunicazioni di marketing relative ai servizi di crowdfunding soddisfino le seguenti condizioni:

  • comprendono la denominazione del fornitore del servizio e il relativo indirizzo internet della piattaforma;
  • forniscono un’indicazione corretta dei rischi connessi all’investimento, compreso il rischio di perdita parziale o totale del capitale investito;
  • rappresentano i rischi tramite un carattere di dimensioni almeno uguali a quelle utilizzate per le altre informazioni fornite, nonché una disposizione grafica tale da assicurare che i rischi siano messi in evidenza;
  • non mascherano, minimizzano od oscurano elementi, dichiarazioni o avvertenze importanti;
  • sono aggiornate e pertinenti al mezzo di comunicazione utilizzato.

Quando, poi, le comunicazioni di marketing raffrontano servizi di crowdfunding o i risultati delle offerte, i fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati ai sensi dell’articolo 4-sexies.1 del TUF devono garantire che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

  • il raffronto è significativo ed è presentato in modo corretto ed equilibrato;
  • le fonti di informazione utilizzate per il raffronto sono specificate;
  • i fatti e le ipotesi principali utilizzati per il raffronto sono indicati. 

Qualora, inoltre, le comunicazioni di marketing contengano un’indicazione dei risultati di precedenti offerte o di altri servizi di crowdfunding, i fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati ai sensi dell’articolo 4-sexies.1 del TUF devono garantire che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

  • tale indicazione non costituisce l’elemento più evidente della comunicazione;
  • il periodo di riferimento e la fonte delle informazioni sono indicati chiaramente;
  • contengono un avviso evidente che i dati si riferiscono al passato e che i risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri;
  • i rendimenti sono indicati al netto delle commissioni e degli oneri fiscali e, ove ciò non sia possibile, lo specificano chiaramente;
  • riportano l’avvertenza “I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri”.

Oltre alle informazioni di cui sopra è, comunque, richiesto al il fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato ai sensi dell’articolo 4-sexies.1 del TUF, di pubblicare:

  • l’eventuale regime alternativo di trasferimento delle quote rappresentative del capitale di società a responsabilità limitata previsto dall’articolo 100-ter, comma 2, del Testo Unico e le relative modalità per esercitare l’opzione di scelta del regime da applicare;
  • per ciascuna offerta di obbligazioni o titoli di debito l’indicazione delle modalità di rispetto dei limiti posti dagli articoli 2412 e 2483 del codice civile.

E’, altresì, previsto che, ai fini dell’ammissione dell’offerta sulla piattaforma di crowdfunding, il fornitore autorizzato ai sensi dell’articolo 4-sexies.1 del TUF verifica che lo statuto o l’atto costitutivo delle società oggetto di una offerta di crowdfunding preveda, in caso di offerte aventi ad oggetto titoli di debito emessi da una società a responsabilità limitata, la possibilità di emettere titoli di debito, in conformità con l’articolo 2483, comma 1, del codice civile.

Da ultimo il fornitore di servizi di crowdfunding deve assicurare che:

  • per ciascuna offerta avente ad oggetto obbligazioni, siano rispettati i limiti posti dall’articolo 2412;
  • per ciascuna offerta avente ad oggetto titoli di debito, siano rispettati i limiti posti dall’articolo 2483 del codice civile, ove pertinenti, nonché gli ulteriori limiti posti dalla disciplina speciale applicabile.

Le nuove norme di cui sopra sono entrate in vigore a partire dall’11 giugno 2023, giorno successivo alla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Malfatti Luca